Il Tar stoppa la centrale eolica di Gela

Non si farà la centrale eolica che doveva sorgere a due miglia dalla costa nel golfo di Gela. Il Tar siciliano ha infatti dichiarato illegittima l'autorizzazione che era stata concessa nel 2013 dal ministero dell'Ambiente. Si trattava di una centrale eolica offshore di 137 Mw. L'autorizzazione era stata concessa alla società Mediterranean Wind Offshore e prevedeva la realizzazione sul fondale di ben 38 turbine con una altezza dalla parte emersa di 80 metri e un diametro del rotore di 113 metri. Gli aerogeneratori sarebbero stati visibili anche a molti chilometri di distanza. 

Il Tar ha accolto quasi in toto le richieste formulate dalle associazioni ambientaliste e culturali del territorio, nonché dai proprietari del  Castello di Falconara, dove era prevista la realizzazione dell’impianto. 

I giudici amministrativi hanno sottolineato la presenza nella valutazione di impatto ambientale di alcuni difetti di istruttoria. Si tratta di una sentenza piuttosto innovativa che ha incluso anche la non adeguata valutazione della presenza di specie migratorie, connessa alla vicina presenza di un sito di riproduzione (il Biviere di Gela) e la mancata valutazione delle ricadute sul turismo.  

«Appare evidente – scrive il Tar siciliano -  l’illegittimità dell’esclusione della Soprintendenza del Mare dal procedimento, fermo restando che l’autorizzazione delle opere comporterebbe un danneggiamento irreversibile di beni di natura archeologica e culturale. L’area risulta interessata anche dal Castello di Falconara di assoluto pregio culturale, architettonico ed artistico e quindi l’opera doveva essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica. Il piano territoriale paesistico della Provincia di Caltanissetta nelle aree comprese tra i siti di interesse comunitario di Manfria e Rupi di Falconara vieta anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. (…)  Ad avviso del Collegio, quindi, ancorché nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, l’Amministrazione eserciti una discrezionalità (sia tecnica che amministrativa) molto ampia, il giudizio reso è sicuramente sindacabile dal giudice amministrativo, quando, come nel caso di specie, si fondi su un palese travisamento dei fatti (per il mancato coinvolgimento nel procedimento della Soprintendenza del Mare – v. primo motivo di ricorso) e sia viziata da difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione (v. totale obliterazione dei rilievi dell’A.R.T.A. e delle altre Amministrazioni coinvolte che hanno reso pareri negativi), tali da rendere il giudizio finale sulla VIA manifestamente illogico e, come tale illegittimo (v. primo profilo del settimo motivo, primo profilo del secondo motivo e quarto motivo del ricorso). L’illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale, vizia, per l’effetto, l’autorizzazione unica rilasciata in favore della controinteressata, che presuppone una VIA positiva».


Lo stop del Tar è stato positivamente commentato dalla Soprintendenza del Mare: «oltre che paesaggistico e ambientale  l'area riveste anche uno straordinario interesse archeologico in quanto zona di commercio e di scambio tra le città greche e teatro di numerose battaglie navali dal IV secolo a.C.. Dal 2008 l'area è oggetto di numerose campagne di scavo subacqueo che hanno portato alla luce una notevole quantità di reperti comprese delle navi greche, di cui una con un carico di lingotti di oricalco unici al mondo….»





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